La tua Farmacia è una società già costituita nel 2019? Hai mai parlato con i tuoi soci di rivalutazione delle quote sociali? Pensi che in futuro potresti cedere le tue quote sociali? Conosci i benefici fiscali della rivalutazione delle quote sociali?

La legge di Bilancio ha garantito anche nel 2020 la possibilità per i soci di società già esistenti al 31.12.2019 di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (ex art.2 comma 2 del Decreto-legge 282/2002).
La norma riguarda le partecipazioni al capitale di una SNC, di una SAS, di una SRL.
Le due principali novità derivanti dai commi 693 e 694 della legge di Bilancio 2020 in materia di rivalutazione delle quote sociali sono:
1. le tempistiche della rivalutazione
2. la misura dell’imposta sostitutiva

TEMPISTICA
Il costo delle partecipazioni che può essere rivalutato riguarda solo quelli posseduti alla data 1/1/2020.
L’imposta sostitutiva dev’essere versata integralmente entro il 30 giugno 2020 oppure in 3 rate annuali di pari importo la cui prima dev’essere versata entro il 30 giugno 2020; sulle rate successive scadenti rispettivamente entro il 30 giugno 2021 ed il 30 giugno 2022, sarà dovuto un interesse del 3% annuo.
Entro il 30 giugno 2020 dovrà essere redatta e giurata da un professionista abilitato una perizia di stima presso la cancelleria del Tribunale o presso gli uffici del giudice di pace o presso un notaio.
Successivamente dovrà essere compilato un apposito quadro della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato, tra le altre cose, il valore rivalutato, la relativa imposta sostitutiva e le modalità di pagamento in unica soluzione oppure a rate.

MISURA
Per il 2020 l’aliquota è stata uniformata all’11% per tutte le partecipazioni.
La precedente norma prevedeva due aliquote differenti: una dell’11% riguardante le partecipazioni qualificate e una del 10% riguardante, invece, i terreni e le partecipazioni non qualificate.

AMBITO DI APPLICAZIONE
I soci che hanno effettuato la rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva prevista non dovranno applicare ulteriore tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote sociali, sino all’importo del valore rivalutato.
Ciò determina un notevole risparmio fiscale per il socio, in quanto l’attuale aliquota di tassazione prevista per la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote sociali è del 26%, decisamente più svantaggiosa!
In caso di rivalutazione che faccia seguito ad una rivalutazione già effettuata in precedenza, il socio che vuole recuperare l’imposta sostitutiva versata in relazione a una passata rivalutazione, potrà sottrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per l’attuale rivalutazione quella versata in precedenza oppure potrà corrispondere integralmente la nuova imposta sostitutiva e chiedere il rimborso del precedente versamento. La richiesta di rimborso, in applicazione dell’art. 38 del Dpr 602/1973 dovrà essere presentata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui è stato effettuato il versamento, integrale o della prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.