Sai che gli acquisti di beni strumentali come il magazzino automatico, il distributore automatico e le etichette elettroniche consentono di ottenere dei benefici fiscali per la tua Farmacia?
La legge di Bilancio del 2020 ha sostituito l’agevolazione del super-ammortamento e iper-ammortamento con un nuovo bonus, sottoforma di credito di imposta, che favorirà l’acquisto di beni strumentali nuovi e quelli della così detta “industria 4.0”.
Il credito d’imposta sarà concesso in misura differenziata a seconda del bene strumentale che verrà acquistato.
SOGGETTI INTERESSATI AL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA
L’agevolazione è stata inserita nei commi 185 e seguenti dell’articolo della legge di Bilancio 2020. Nel comma 186 i soggetti destinatari sono indicati in modo indistinto, quindi in beneficio è indirizzato ai contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica (professionisti, ditta individuale, società di persona, società di capitale) e dal tipo di determinazione del reddito, quindi anche ai contribuenti forfettari esclusi dalle precedenti agevolazioni fiscali.
Sono però escluse le imprese in liquidazione volontaria, quelle sottoposte a liquidazione giudiziale o concordato preventivo con finalità liquidatorie e le imprese che non sono in regola con le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e che non rispettano le norme in materia di versamenti contributivi ed assistenziali.
BENI OGGETTO DELLA AGEVOLAZIONE
L’ambito oggettivo è strutturato dal comma 187 in due categorie:
- beni strumentali materiali nuovi
- beni strumentali immateriali nuovi
Sai che gli acquisti di beni strumentali come il magazzino automatico, il distributore automatico e le etichette elettroniche consentono di ottenere dei benefici fiscali per la tua farmacia?
La legge di Bilancio del 2020 ha sostituito l’agevolazione del super-ammortamento e iper-ammortamento con un nuovo bonus, sottoforma di credito di imposta, che favorirà l’acquisto di beni strumentali nuovi e quelli della così detta “industria 4.0”.
Il credito d’imposta sarà concesso in misura differenziata a seconda del bene strumentale che verrà acquistato.
MISURA DEL BENEFICIO DEL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA
Per quanto riguarda i beni strumentali nuovi ordinari (ex super-ammortamento) il nuovo credito d’imposta è commisurato al 6% del costo del bene.
Per quanto riguarda i beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico “industria 4.0” (ex iper-ammortamento), il nuovo credito d’imposta è commisurato al 40% del costo del bene con tetto di spesa massima di 2.5ml di euro; sopra questa cifra il credito d’imposta scende al 20% fino al massimo di spesa di 10 ml di euro. Il diritto al credito d’imposta decorre dopo l’interconnessioneper i beni nella tabella A della legge 232/2016. L’istallazione deve essere certificata da un ingegnere o da un perito industriale per gli investimenti di valore superiore a 300.000,00 euro oppure autocertificata dall’imprenditore o dal rappresentante legale della società per gli investimenti che non superano il suddetto valore.
Per quanto riguarda i beni immateriali compresi nella tabella B della legge 232/2016 il nuovo credito d’imposta previsto dalla nuova legge di Bilancio 2020 è del 15% rispetto al costo dell’investimento.
AMBITO TEMPORALE
La nuova agevolazione sarà fruibile per tutti gli acquisti eseguiti nel 2020 o fino al 30 giugno 2021 se il bene consegnato in tale data viene precedentemente “prenotato” attraverso il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo totale e si attesta l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il 31/12/2020.
È da ricordare che non verrà applicato il nuovo credito d’imposta per i beni consegnati entro il 30 giugno 2020 ma prenotati nel 2019 con il pagamento di un acconto al fornitore pari almeno al 20% del costo totale; questi beni seguiranno la precedente disciplina in vigore fino al 31/12/2019 quindi quella del super-ammortamento e iper-ammortamento.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA
L’unico modo per usufruire del nuovo credito d’imposta è la compensazione orizzontale che si esegue nel modello F24. La compensazione avverrà a partire dall’esercizio successivo a quello della contabilizzazione, che avviene dopo l’acquisto del bene, attraverso 5 quote annuali costanti ed uguali per i beni materiali e 3 quote annuali costanti ed uguali per quelli immateriali.
In caso di acquisizione di beni materiali “industria 4.0” (ex iper-ammortamento) se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo alla contabilizzazione del bene (consegna dello stesso e ricezione delle fatture), nel primo periodo può essere sfruttato il nuovo credito d’imposta con la misura del 6% proprio dei beni strumentali ordinari e nel periodo successivo può essere sfruttato il nuovo credito d’imposta con la misura maggiorata del 40% o del 20% in funzione del valore dell’investimento (proprio dei beni strumentali “industria 4.0”) a cui verrà sottratto il credito già fruito nel primo periodo.
Con lo scopo di monitorare il dato nazionale complessivo del credito d’imposta viene stabilito l’obbligo di una comunicazione al MISE tramite un modello le cui caratteristiche verranno rese note con decreto attuativo del MISE stesso.
TRATTAMENTO CONTABILE DEL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA
Dal punto di vista della contabilizzazione, il nuovo credito d’imposta potrà essere considerato un “contributo in conto impianti” da imputare a conto economico e riscontare sulla base della durata del processo di ammortamento del bene.
L’importo del beneficio non andrà a concorrere alla formazione del reddito né parteciperà a formare la base imponibile dell’Irap. Inoltre, tale credito può essere accumulato ad altre agevolazioni con il limite del costo del bene, in quanto la somma delle agevolazioni non può superare il costo del bene stesso.
Confrontando il nuovo credito d’imposta con le precedenti agevolazioni, si riscontra che quest’ultimo è sicuramente più flessibile perché in assenza di reddito imponibile, il credito può essere utilizzato per saldare altri debiti da versare con il modello F24.
Anche per questa agevolazione si prevede il meccanismo del recapture.
Nella disciplina vigente al 31/12/2019 questo meccanismo veniva applicato solo ai beni iper-ammortizzabili e non a quelli super-ammortizzabili. Con il nuovo bonus, in caso di cessione o delocalizzazione dei beni oggetto della agevolazione, il credito d’imposta viene ricalcolato e viene sottratto il credito relativo al bene ceduto. Se la parte sottratta sarà già stata utilizzata dovrà avvenire la restituzione del maggior importo compensato senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
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